Art. 20.
(Decisione sulla domanda di asilo).

      1. La commissione territoriale competente convoca il richiedente per l'audizione entro sessanta giorni dal rilascio dell'attestato della richiesta di asilo di cui all'articolo 12,

 

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comma 2, fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, e decide entro i cinque giorni successivi all'audizione.
      2. La commissione territoriale competente al termine dell'istruttoria adotta una delle seguenti decisioni:

          a) riconosce il diritto di asilo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a);

          b) riconosce il diritto di asilo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b);

          c) riconosce il diritto alla protezione sussidiaria di cui all'articolo 3;

          d) rigetta la domanda di asilo qualora il richiedente non possegga i requisiti indicati alla presente legge o sia già riconosciuto rifugiato in altro Stato che assicuri adeguata protezione;

          e) rigetta la domanda di asilo qualora il richiedente rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, lettera f), della Convenzione di Ginevra;

          f) sospende la decisione per necessità di ulteriori accertamenti, fissando il termine, comunque non superiore a tre mesi, entro il quale la decisione nel merito deve essere presa.

      3. La commissione territoriale competente decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dal richiedente. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere d) e e), alla decisione è allegata una nota informativa sul programma di rientro volontario previsto dall'articolo 26.
      4. La decisione, inclusa quella di cui al comma 2, lettera e), è notificata al richiedente entro quindici giorni presso il domicilio eletto e comunicata alla questura competente.
      5. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonché della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata

 

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durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.